Accordo Roma-Tirana, la Corte Ue sottolinea l’importanza della valutazione sui Paesi di origine sicuri

Rosita Ponti

Agosto 1, 2025

Un Paese dell’Unione Europea ha la facoltà di designare Paesi d’origine sicuri attraverso un atto legislativo, a condizione che tale designazione sia soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo. È quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza riguardante il protocollo tra Italia e Albania, che chiarisce il concetto di Paese d’origine sicuro.

La posizione della corte di giustizia

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che “uno Stato membro non può includere nell’elenco dei Paesi di origine sicuri” un Paese che “non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione”. Questa condizione rimane valida fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento dell’Unione Europea, prevista per il 12 giugno 2026, che consentirà di effettuare designazioni con eccezioni per alcune categorie specifiche di persone. Tuttavia, il legislatore dell’Unione Europea ha la possibilità di anticipare tale data.

Richiesta del tribunale di roma

La Corte si è espressa in risposta a una richiesta del Tribunale di Roma, che ha sollevato dubbi sulla legittimità dei fermi disposti nei confronti dei migranti soccorsi nel Mediterraneo e successivamente trasferiti nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) in Albania, provenienti da Paesi considerati sicuri dal governo italiano, come Egitto e Bangladesh. Il fulcro della questione riguarda la definizione e l’applicazione del concetto di ‘Paese terzo sicuro‘ nell’ambito delle procedure accelerate per l’esame delle richieste di asilo.

Esame delle domande di protezione internazionale

I Paesi dell’Unione Europea possono esaminare in modo più rapido le domande di protezione internazionale, anche alla frontiera, se queste provengono da cittadini di Paesi considerati sufficientemente sicuri. I giudici di Lussemburgo hanno ricordato che, a partire da ottobre 2024, in Italia, la lista dei cosiddetti Paesi di origine sicuri sarà stabilita attraverso un atto legislativo.

Affidabilità delle informazioni sulla sicurezza

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha evidenziato che tra i Paesi considerati sicuri figura anche il Bangladesh. Questa affermazione è stata fatta nel contesto di due ricorsi presentati dai migranti al Tribunale di Roma. Il giudice italiano ha sollevato interrogativi sulla nuova legge italiana, che non specifica le fonti utilizzate per valutare la sicurezza del Paese, sostenendo che questo limita il diritto dei richiedenti di contestare la decisione e quello dei giudici di verificarne la legittimità, poiché non è possibile valutare l’affidabilità e l’aggiornamento delle informazioni su cui si basa la presunzione di sicurezza.

Controllo giurisdizionale e tutela legale

Il diritto dell’Unione Europea non vieta a un Paese membro di designare un Paese terzo come Paese d’origine sicuro tramite atto legislativo, “a condizione che tale decisione possa essere sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo”. Questa garanzia risulta fondamentale quando un cittadino di quel Paese presenta ricorso contro il rifiuto della sua domanda di protezione internazionale, respinta con procedura accelerata. La Corte ha anche specificato che le fonti su cui si basa la designazione devono essere “sufficientemente accessibili sia al richiedente che al giudice“, per garantire “una tutela legale effettiva“. Il giudice può avvalersi anche di informazioni raccolte autonomamente, purché ne verifichi l’affidabilità e consenta a entrambe le parti del procedimento di commentarle.

×