Strasburgo archivia il ricorso di Alfredo Cospito contro il 41 bis: decisione “manifestamente infondata”

Rosita Ponti

Settembre 25, 2025

La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha respinto il ricorso presentato da Alfredo Cospito, dichiarandolo “manifestamente infondato”. I giudici di Strasburgo hanno stabilito che l’Italia ha fornito prove sufficienti per giustificare l’applicazione del regime del 41 bis, nonostante le preoccupazioni riguardanti le condizioni di salute dell’anarchico, che si sono aggravate a causa di uno sciopero della fame intrapreso nei mesi scorsi. Questa decisione, comunicata il 15 gennaio 2025, chiude le porte a un intervento della giustizia europea e respinge le obiezioni della difesa sul principio di legalità.

Funzioni della corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani, situata a Strasburgo, è l’organo giurisdizionale creato dal Consiglio d’Europa per garantire il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Qualsiasi cittadino degli Stati membri ha la possibilità di rivolgersi a questa Corte se ritiene che i propri diritti siano stati violati. Le sentenze emesse dalla Cedu sono vincolanti per gli Stati, i quali devono adeguarsi alle decisioni. Nel caso di Cospito, i giudici hanno esaminato sia il ricorso relativo al 41 bis sia la questione delle sue condizioni di salute, ritenendo entrambe le argomentazioni infondate.

Analisi della decisione della Cedu

La nota ufficiale della Corte di Strasburgo ha descritto il ricorso di Cospito come “manifestamente infondato”. Questo implica che non ci sono stati elementi sufficienti per dimostrare una violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione. La conferma del regime del 41 bis è stata motivata dalla necessità di garantire la sicurezza e dalla pericolosità sociale attribuita a Cospito. I giudici hanno anche evidenziato che il deterioramento delle condizioni di salute del detenuto è una diretta conseguenza della sua decisione di intraprendere un lungo sciopero della fame.

Le argomentazioni della difesa di Cospito

La difesa di Alfredo Cospito ha sostenuto che l’applicazione del 41 bis violasse il principio di legalità, sottolineando che la riqualificazione del reato, da “strage comune” a “strage politica”, avrebbe introdotto un’interpretazione più severa rispetto a quanto previsto al momento dei fatti. I legali hanno affermato che tale scelta ha portato a una condanna sproporzionata. Tuttavia, la Corte di Strasburgo ha respinto questa posizione, affermando che l’interpretazione giuridica utilizzata dai magistrati italiani non costituisce una violazione della Convenzione.

Condizioni di salute e sciopero della fame

Uno degli aspetti più critici del caso riguarda le condizioni di salute di Cospito. L’anarchico ha avviato uno sciopero della fame per contestare il regime del 41 bis, il che ha portato a un peggioramento della sua salute e a ricoveri ospedalieri. La difesa ha richiesto la revoca della misura restrittiva per motivi sanitari, sostenendo che il carcere duro fosse incompatibile con il suo stato di salute. Tuttavia, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le autorità italiane avessero fornito adeguate garanzie mediche e che le misure adottate fossero sufficienti a tutelare la sua incolumità.

La Cedu ha già affrontato in passato numerosi ricorsi riguardanti il 41 bis, dichiarando molti di essi irricevibili o infondati. In alcune occasioni, ha riscontrato violazioni, come nella sentenza Gullotti c. Italia del 2025, in cui ha condannato l’Italia per restrizioni alla corrispondenza dei detenuti senza motivazioni adeguate. Tuttavia, la giurisprudenza di Strasburgo non ha mai considerato il 41 bis stesso come contrario alla Convenzione, richiedendo invece che ogni limitazione sia giustificata e proporzionata.

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