Garante della privacy: le Smart Glasses non causano danni erariali

Veronica Robinson

Novembre 9, 2025

AgenPress. Nelle ultime ore, le agenzie di stampa hanno riportato anticipazioni sulla seconda puntata dell’inchiesta condotta da Report riguardo al Garante per la privacy. In particolare, si fa riferimento a un presunto danno erariale derivante dalla decisione dell’Autoritร  nel caso delle Smart Glasses. รˆ opportuno chiarire che tali ricostruzioni sono infondate e sembrano derivare da una scarsa comprensione della materia o, in casi piรน gravi, da mala fede.

Procedimento e decisione del Garante

Durante il procedimento, non รจ mai emerso alcun rischio, nemmeno potenziale, di danno erariale. Il Collegio del Garante ha semplicemente deciso, dopo unโ€™approfondita discussione su una questione nuova e complessa, di non seguire una proposta sanzionatoria presentata dagli uffici competenti, in quanto non condivideva i presupposti di fatto e di diritto su cui si basava tale proposta.

Confronto tra uffici e Collegio del Garante

Questa decisione rappresenta un normale e naturale confronto tra gli uffici dellโ€™Autoritร  e il Collegio del Garante. Tale dialettica รจ prevista dalla normativa vigente, la quale assegna agli uffici il compito di condurre l’istruttoria e formulare una proposta, mentre il Collegio ha il compito di prendere la decisione finale basandosi sugli atti dell’istruttoria e sulle regole giuridiche.

Discrepanza tra proposta e decisione finale

La discrepanza tra la proposta iniziale e la decisione finale รจ quindi un fenomeno fisiologico e non puรฒ in alcun modo essere interpretato come un potenziale danno erariale, ogni volta che il Collegio decide di discostarsi da una proposta sanzionatoria piรน severa formulata dagli uffici.

Richiesta di astensione dalla trasmissione

Il Garante esprime la speranza che, alla luce di queste precisazioni e dopo aver condotto i necessari approfondimenti giuridici, il programma si astenga dalla trasmissione del servizio relativo agli Smart Glasses, riservandosi il diritto di valutare le azioni da intraprendere nelle sedi competenti.

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