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16 Novembre 2021

NUOVE REGOLE PER EVENTUALI ZONE ROSSE E ARANCIONI IN CALABRIA

Come noto, il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ha fissato specifici criteri di valutazione e classificazione del rischio delle Regioni per la collocazione nelle cosiddette zone bianca, gialla, arancione e rossa.
Elementi fondamentali del monitoraggio, sono rappresentati dall’incidenza settimanale per 100.000 abitanti e dai tassi di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva associati alla malattia COVID-19.
Lo scenario epidemiologico regionale attuale, analogamente a quanto si osserva a livello nazionale ed europeo, registra una nuova ripresa epidemica da SARS-CoV-2, in un contesto in cui il completamento del ciclo vaccinale per tutta la popolazione, unitamente alla somministrazione di 2 dosi aggiuntive e booster, sono elementi imprescindibili per il mantenimento di una elevata risposta immunitaria.
Alla luce, appunto, dell’attuale situazione, è stato ritenuto opportuno aggiornare i criteri da utilizzarsi nella individuazione delle aree del territorio regionale, riconducibili o assimilabili agli scenari di rischio previsti dalla legislazione nazionale, limitatamente ad aree da collocare in zona arancione o in zona rossa.

 

 

La tabella con i nuovi parametri

Partendo dalla considerazione che nei singoli Comuni in cui vanno adottate restrizioni “non è possibile mutuare pedissequamente i criteri nazionali (tassi di occupazione posti letto)”, il presidente Roberto Occhiuto e il delegato per l’emergenza Covid Fortunato Varone hanno inviato ierI una circolare di aggiornamento ai commissari delle Asp, ai direttori dei dipartimenti di Prevenzione, ai prefetti, ai dg del dipartimento Salute e dell’Ufficio scolastico regionale, nonché all’Anci e all’Upi. Nel documento viene riportata una tabella con i parametri che i dipartimenti di Prevenzione delle Asp devono tenere in considerazione per proporre le ordinanze urgenti da adottare al presidente della Regione.

La zona rossa

L’incidenza cumulativa settimanale, calcolata sulla popolazione residente del Comune, viene definita “condizione necessaria ma non sufficiente”. Sia per la zona rossa che per quella arancione si valuta il provvedimento con un’incidenza negli ultimi 7 giorni maggiore o uguale a 150 casi su 100 mila abitanti. Gli ulteriori criteri cogenti da considerare per la zona rossa sono: l’aumento nel numero dei ricoveri nel territorio interessato negli ultimi 7 gg; i decessi tra i residenti negli ultimi 7 giorni; il tasso di positività (casi confermati/tot soggetti testati per settimana) superiore di 5 o più punti rispetto alla settimana precedente, ovvero della media della provincia di riferimento, nel medesimo periodo; una percentuale di popolazione residente immunizzata minore alla media regionale; una percentuale di soggetti sintomatici rispetto al totale dei nuovi casi negli degli ultimi 7 giorni maggiore al 20%.

La zona arancione

Per la misura “arancione” viene preso in considerazione: l’aumento nel numero di focolai attivi o di nuovi focolai nello stesso Comune, non diversamente contenibili per la eterogenea distribuzione sul territorio; lo sviluppo di focolai in una comunità lavorativa, politica, scolastica, religiosa, militare, nelle situazioni in cui si sia rilevata una significativa attività sociale e molteplici interazioni tra diversi soggetti esterni alla comunità; la presenza di numerosi casi non riconducibili a catene di trasmissione note; la percentuale di persone fragili, con più di 50 anni o meno di 18 anni tra i nuovi casi negli ultimi 7 giorni che sia maggiore o uguale al 20%.

Le deroghe per i piccoli Comuni

Per le due “zone” vengono indicati anche dei criteri “opzionali”. Si specifica inoltre che “è evidente che per i piccoli Comuni, anche in presenza dei valori di allerta di cui sopra, potrà non procedersi ai provvedimenti limitativi qualora il Dipartimento di Prevenzione accerti che i focolai sono limitati o circoscritti, le indagini epidemiologiche ed il contact tracing abbiano un adeguato livello di completezza e la situazione territoriale non presenti particolari problematiche connesse a catene di trasmissione non note”. Di contro, invece, nei casi in cui si debba procedere, considerato che i provvedimenti prevedono per lo specifico territorio forti limitazioni, è “necessario acquisire agli atti del procedimento una relazione analitica circostanziata, redatta a cura del Dipartimento di Prevenzione, inerente le motivazioni della proposta”, con “eventuale acquisizione del parere non vincolante del Sindaco e, possibilmente, del Prefetto”.

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