FAQ

Domande e Risposte su Ministero della Salute vai

 

Domande e Risposte su RCovid19

 

EMERGENZA UCRAINA – Linee guida per il soggiorno e l’assistenza sanitaria in Calabria

Premessa
Si forniscono alcune indicazioni in merito alle procedure per garantire ai cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e ai soggetti provenienti comunque dall’Ucraina (di seguito indicati unicamente “cittadini ucraini”) il soggiorno in Calabria e l’assistenza sanitaria, nel rispetto della
vigente normativa nazionale.
Si precisa che, al fine di ottimizzare le procedure di carattere sanitario e logistiche di prima accoglienza, si rende opportuno demandare alle Aziende Sanitarie Provinciali competenti l’individuazione di un centro Hub di afflusso dei cittadini provenienti dall’Ucraina.
La struttura indicata servirà all’effettuazione del tampone antigenico e/o molecolare che costituisce il primo adempimento preliminare, rispetto all’attivazione delle restanti procedure amministrative di identificazione e di destinazione presso le strutture CAS/SAI ovvero sistemazioni private.
Le ASP, in ogni caso, sulla base della propria articolazione territoriale ed organizzazione operativa, possono individuare altri centri di afflusso che, comunque, rappresentano succursali dell’Hub principale.
All’interno dell’Hub e delle eventuali succursali deve essere garantita la presenza di personale sanitario preposto all’effettuazione del tampone ed al rilascio del relativo esito.
L’attività negli Hub e nelle eventuali succursali sarà supportata da mediatori culturali ed interpreti di lingua ucraina.
Ulteriori dettagli verranno esplicati con circolare del Dipartimento Tutela Salute e Servizi Socio Sanitari.

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Registrazione di arrivo e obblighi sanitari

Obbligatoriamente, il cittadino ucraino che arriva in Calabria deve recarsi, entro 48 ore, negli Hub provinciali individuati da ogni Asp, per sottoporsi ad un test antigenico e/o molecolare per SARSCoV-2.

Dove recarsi:

—>PROVINCIA DI CATANZARO

-Catanzaro-Hub Ente Fiera “Magna Graecia” – Via Nazionale, 6

Da lunedì a domenica. Dalle ore 9 alle or 19.

—>PROVINCIA DI COSENZA

Da lunedì a venerdì. Dalle ore 9 alle ore 14.

-Cosenza-sede Usca – Viale degli Stadi

-Rende-punto vaccinale – Contrada Dattoli

-Castrovillari-sede Usca – Via Sant’Aniceto

-Amantea-campus Temesa – Via Vulcano

-Corigliano rossano-sede Usca – via Papa Zaccaria

—>PROVINCIA DI CROTONE

-Crotone-centro vaccinale – Via Nazioni Unite

Gli orari e i giorni del servizio sono in base ai dati comunicati dalla Questura.

—>PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Da lunedì a venerdì. Dalle ore 8 alle ore 13.

Martedì e giovedì. Dalle ore 15 alle ore 18.

-Reggio Calabria-centro vaccinale Polo Sud – Via Padova (zona industriale)

-Siderno – Casa della Salute – Via Cerchietto snc

-Taurianova – centro vaccinale – Via Largo Buzzurro snc

—>PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

-Vibo Valentia – Palavalentia

Martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 11.30

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Soggetti negativi
Una volta effettuato il tampone, se questo è negativo, i cittadini ucraini dovranno recarsi presso gli uffici immigrazione della Questura o del Commissariato per sottoscrivere la dichiarazione di presenza.

Dove recarsi:

–>PROVINCIA DI CATANZARO

-Questura di Catanzaro – Ufficio Immigrazione c/o Polifunzionale

Viale Barlaam da Seminara, 5

Lunedì e mercoledì. Dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Sabato. Dalle ore 9 alle ore 12.

Contatti: 0961 889111

-Commissariato di Lamezia Terme

Via Perugini

Lunedì e mercoledì. Dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Sabato. Dalle ore 9 alle ore 12.

Contatti: 0968 203211

—>PROVINCIA DI COSENZA

-Questura di Cosenza

Via Cattaneo snc

Da lunedì a sabato. Dalle ore 9 alle ore 19.

Domenica. Dalle ore 9 alle ore 13

Contatti: 0984 898011

-Commissariato di Paola

Piazza Antonio Bandiera, 6

Sportello aperto per i cittadini Ucraini: da lunedì a sabato. Dalle ore 8 alle ore 14.

Contatti: 0982 6223500

-Commissariato di Castrovillari

Via Emanuela Loi snc

Sportello aperto per i cittadini Ucraini: martedì, giovedì e sabato. Dalle ore 9 alle ore 12.

Lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Contatti: 0981 486911

-Commissariato di Rossano

Via G. di Vittorio

Sportello aperto per i cittadini Ucraini: da lunedì a sabato. Dalle ore 8 alle ore 17.

Contatti: 0983 531011

—>PROVINCIA DI CROTONE

-Questura di Crotone

Via del Pastificio, 20

Sportello aperto solo per i cittadini Ucraini.

Lunedì, mercoledì e giovedì. Dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Venerdì. Dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.30.

Sabato. Dalle ore 8 alle ore 13.

Contatti: 0962 6636509

—>PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Questura di Reggio

Contatti: 0965 411509

-Sportello Immigrazione della Questura Reggio Calabria

Via N. Bixio, 1C

Da lunedì a sabato. Dalle ore 9 alle ore 13

Mercoledì pomeriggio. Dalle ore 15 alle ore 18.

-Sportello immigrazione del Commissariato di Siderno

Via Amendola, 77

Da mercoledì a venerdì. Dalle ore 9 alle ore 12.

Solo per i cittadini Ucraini: da lunedì al venerdì. Dalle ore 15 alle ore 18.

-Sportello immigrazione del Commissariato di Gioia Tauro

Strada Provinciale per Rizziconi snc

Da lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle ore 12.

—>PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Questura di Vibo

Ufficio Immigrazione

Via S.Aloe snc

Da lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle ore 12.

Solo per i cittadini Ucraini: martedì e giovedì. Dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Contatti: 0963 965514-512

Nei cinque giorni successivi al tampone i cittadini ucraini devono osservare il regime di autosorveglianza, con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente. I citati dispositivi, forniti dalla Protezione Civile nella fase iniziale di accoglienza, saranno distribuiti nei punti Hub di esecuzione tamponi.
Le Azienda Sanitarie dovranno consegnare ad ogni soggetto sottoposto a tampone una dotazione adeguata di mascherine FFP2, ovvero, almeno dieci mascherine, sufficienti per una copertura di giorni 5. Al termine del periodo di auto-sorveglianza dovrà essere ripetuto un tampone antigenico e/o molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2.
Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini possono utilizzare i mezzi di trasporto per raggiungere le strutture di cura e/o assistenza sanitaria, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché tutte le strutture messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti a un test molecolare ovvero nelle 48 ore antecedenti a un tampone antigenico risultato negativo. I cittadini ucraini hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto.

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Soggetti positivi
Le persone risultate positive ad un test Covid-19 dovranno essere isolate in locali predisposti (Covid Hotel o strutture individuate dall’Asp) e saranno sottoposte alle misure di prevenzione e/o di cura predisposte dalle Aziende Sanitarie, secondo la normativa vigente.

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Erogazione delle prestazioni sanitarie secondo la normativa anti COVID-19 nazionale
Una volta effettuato il tampone antigenico o molecolare con risultato negativo, gli uffici della Questura provvedono ad inoltrare alle ASP competenti per territorio le generalità delle persone provenienti dall’Ucraina che hanno effettuato la registrazione, al fine di poter procedere
all’iscrizione al regime di “Straniero Temporaneamente Presente (STP)”, necessario all’assistenza sanitaria.
I cittadini ucraini, forniti di STP, potranno accedere alle strutture sanitarie per l’erogazione delle prestazioni sanitarie.
In particolare, sarà cura delle Asp verificare la copertura vaccinale dei cittadini ucraini e procedere nei termini previsti alla somministrazione del vaccino anti Covid-19.
Per la popolazione in età scolare le ASP provvederanno alla eventuale somministrazione dei vaccini obbligatori ai sensi della normativa vigente per l’inserimento effettivo nelle scuole.
Ulteriori dettagli verranno esplicati con circolare del Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità.

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Accoglienza
Al momento della registrazione, coloro che non dispongono di una sistemazione abitativa, segnalano la necessità agli uffici della Questura. Verrà garantita ospitalità dalla Prefettura nelle strutture di accoglienza, appositamente individuate.

Vaccino e Green Pass anche per i senza dimora e coloro che non hanno documenti

E’ diritto di chiunque, italiano o straniero presente stabilmente sul territorio italiano, di presentarsi ai centri vaccinali e ottenere il vaccino (I, II e III dose) e lo si può fare anche in assenza di: carta di Identità o altro documento di riconoscimento, tessera Sanitaria o Codice Fiscale.

In questi casi, è necessario seguire le seguenti procedure per consentire il rilascio del Green Pass.

Cosa succede se non si ha alcun documento?

Al momento del vaccino vengono chieste alla persona i dati anagrafici e, in assenza di codice fiscale, viene creato un sostitutivo del Codice Fiscale, emesso in modalità “light” ai soli fini del rilascio Green Pass) che dovrà essere utilizzato per la registrazione della somministrazione nell’anagrafe vaccinale regionale o nella trasmissione della stessa al Struttura Commissariale per l’emergenza epidemiologica COVID-19.

Al termine della somministrazione deve essere rilasciato alla persona il certificato di avvenuta vaccinazione che riporta, oltre ai dati anagrafici, la data, la tipologia e il codice del lotto somministrato, il codice fiscale reale e/o LIGHT.

Il Sistema Sanitario Regionale, per il tramite della dottoressa Valentina Battentieri, referente vaccinazione migranti e persone sprovviste di documenti per la campagna vaccinale anti Covid.19, compila ed invia alla Struttura Commissariale, in apposito Template, il file con i dati anagrafici delle persone con codice fiscale LIGHT per la successiva validazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Come ottenere il Green Pass?

Nella fase di accettazione e/o registrazione dell’assistito interessato alla vaccinazione, è necessario lasciare anche un numero di cellulare, oppure un contatto telefonico su cui gravita l’assistito o di una persona di riferimento, per questo è opportuno che le persone più fragili siano accompagnate. Al numero di cellulare o alla mail verrà inviata la notifica con le indicazioni su come scaricare il Green Pass dal sito www.dgc.gov.it , utilizzando il codice fiscale LIGHT o codice STP (a seguire verrà spiegato di cosa si tratta, come e da chi viene emesso).

Se l’utente dovesse avere problemi a scaricare il Green Pass, può recarsi nuovamente al punto vaccinale o in farmacia.

Come ottenere il codice STP?

Per richiedere il codice/tesserino STP (Straniero Temporaneamente Presente), il cittadino straniero può rivolgersi a qualsiasi Asp.

In ogni Asp della Calabria esistono i cosiddetti ambulatori STP, di competenza dei Distretti Sanitari.

Per ottenere il tesserino, il cittadino straniero deve dichiarare le proprie generalità, non è necessario un documento di identità. Può essere rilasciato anche senza l’indicazione del nome e cognome.

Il tesserino è valido sei mesi ed è rinnovabile.

Con il tesserino S.T.P. il cittadino straniero ha il diritto:

-all’assistenza sanitaria di base;

-ai ricoveri urgenti e non e in regime di day-hospital;

-alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio.

GREEN PASS – Utente senza tessera sanitaria non iscritto al Servizio sanitario nazionale

Anche in questo caso è  possibile recuperare la propria Certificazione dal sito www.dgc.gov.it . È sufficiente inserire il codice (Authcode) ricevuto via sms o email insieme al numero del documento, che hai comunicato quando hai fatto il tampone o è stato emesso il certificato di guarigione.

GREEN PASS – Iscritti all’Aire, dipendenti delle istituzioni delle Ue, personale diplomatico, personale di enti ed organizzazioni internazionali e familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e vaccinati in Italia

Anche i dipendenti delle istituzioni dell’UE, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia, nonché i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), possono acquisire la certificazione verde COVID-19 dal sito istituzionale.

 

Occorre selezionare la funzione Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia, inserisci il codice fiscale o l’identificativo assegnato dal Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla vaccinazione e la data dell’ultima vaccinazione, senza la necessità dell’Authcode.

 

Attenzione: Chi è  in possesso della Tessera Sanitaria, deve ottenere la Certificazione selezionando sul sito l’opzione  “Utente provvisto di Tessera sanitaria” o negli altri modi e canali disponibili.

GREEN PASS – Chi può verificare la Certificazione Verde?

Di seguito è riportato l’elenco degli operatori incaricati di verificare la Certificazione verde COVID-19.

 

I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.

 

Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

 

I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

 

Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

 

I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021

 

I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli.

 

Il dirigente scolastico e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché delle scuole paritarie e non paritarie o loro delegati sono tenuti a controllare la certificazione verde attraverso una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute. Su richiesta del verificatore il personale in servizio a scuola o presente nei locali scolastici è tenuto a mostrare, in formato digitale oppure cartaceo, il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19.

 

I responsabili delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

 

Nel caso in cui l’accesso alle strutture scolastiche e universitarie sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro da parte di personale esterno, la verifica sul rispetto del possesso del green pass deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 n. 111

 

I datori di lavoro sia del settore pubblico sia del settore privato. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Amministrazioni o luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni, le verifiche sono effettuate anche dai rispettivi datori di lavoro.

 

I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la Corte di appello, anche avvalendosi di delegati.

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

 

Il Prefetto territorialmente competente adotta un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

 

Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare la modalità di verifica limitata al possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti soltanto ai soggetti muniti delle suddette certificazioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021

Quale modulisitica si deve compilare per la vaccinazione?

SCUOLE – Come vengono gestiti i casi di positività al Covid-19?

  • Scuola dell’infanzia
 Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
  • Scuola primaria (Scuola elementare)
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o                molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
  • Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

COSA FARE IN CASO DI SINTOMI DA COVID-19 O CONTATTI STRETTI CON PERSONE POSITIVE?

COSA FARE SE…

HO SINTOMI COMPATIBILI CON IL COVID-19

Se non sei stato già contattato dall’Asp, rivolgiti al medico di famiglia ed effettua un tampone rapido antigenico su suo consiglio.

Il Test rapido può essere eseguito: a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asp (e dalle strutture a ciò designate); dai medici di medicina generale/pediatri di libera scelta; nei laboratori di analisi e di patologia clinica accreditati o autorizzati con il Servizio sanitario regionale; nelle farmacie aderenti al protocollo d’intesa del 5 agosto 2021.

SONO POSITIVO AL TAMPONE MA NON HO SINTOMI

L’Asp e/o il Comune ti comunicheranno che devi stare in isolamento domiciliare.

In ogni caso devi sapere che:

  • Se non sei vaccinato o hai completato il ciclo vaccinale/guarigione da più di 4 mesi: devi fare tampone dopo almeno 10 giorni di isolamento.
  • Se hai ricevuto la terza dose o hai completato il ciclo vaccinale/guarigione da meno di 4 mesi: devi fare tampone dopo almeno 7 giorni di isolamento.

SONO POSITIVO SINTOMATICO

  • Se non sei vaccinato o hai completato il ciclo vaccinale/guarigione da più di 4 mesi: devi fare tampone dopo almeno 10 giorni di isolamento e tre senza sintomi.
  • Se hai ricevuto la terza dose o hai completato il ciclo vaccinale/guarigione da meno di 4 mesi: devi fare tampone dopo almeno 10 giorni di isolamento e tre senza sintomi.

SONO ENTRATO IN CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO

Se non sei già stato contattato dall’Asp devi sapere che…

  • La quarantena preventiva non si applica:

– alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” da 120 giorni o meno;
– alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
– alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza di 5 giorni, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 (anche in casa) fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto).

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

  • La quarantena si applica:

-se non sei vaccinato, vaccinato con una dose, o con due dosi da meno di 14 giorni: vige la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico al decimo giorno;

-se hai completato il ciclo vaccinale/guarigione da più di 4 mesi e sei asintomatico, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico dopo 5 giorni dall’ultimo contatto con il positivo.

La trasmissione, con modalità anche elettroniche, del referto del test molecolare o antigenico con esito negativo al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente, comporta la cessazione del regime di isolamento, quarantena o di auto-sorveglianza.

Si ricorda che il Test antigenico rapido può essere eseguito: a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asp (e dalle strutture a ciò designate); dai medici di medicina generale/pediatri di libera scelta; nei laboratori di analisi e di patologia clinica accreditati o autorizzati con il Servizio sanitario regionale; nelle farmacie aderenti al protocollo d’intesa del 5 agosto 2021.

Ci si può anche avvalere dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta ai fini del rilascio della certificazione di guarigione e per l’aggiornamento del Green Pass emesso dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

TEST RAPIDO ANTIGENICO – Cosa fare per entrare o uscire dalla quarantena/isolamento?

La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.

L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

BASTA UN TEST RAPIDO NEGATIVO PER USCIRE DALL’ISOLAMENTO O DALLA QUARANTENA.

Il test antigenico positivo è sufficiente anche per la conseguente disposizione di isolamento.

PRECISAZIONI

Si può entrare, quindi, in isolamento/quarantena anche con un test antigenico rapido (non è più necessaria la conferma con un tampone molecolare).

La fine dell’isolamento e della quarantena possono essere analogamente determinate (per i soggetti asintomatici) anche con un test antigenico rapido con esito negativo.

Il Test rapido può essere eseguito: a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asp (e dalle strutture a ciò designate); dai medici di medicina generale/pediatri di libera scelta; nei laboratori di analisi e di patologia clinica accreditati o autorizzati con il Servizio sanitario regionale; nelle farmacie aderenti al protocollo d’intesa del 5 agosto 2021.

La trasmissione, con modalità anche elettroniche, del referto con esito negativo al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente, comporta la cessazione del regime di isolamento, quarantena o di auto-sorveglianza.

Ci si può anche avvalere dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta ai fini del rilascio della certificazione di guarigione e per l’aggiornamento del Green Pass emesso dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

GREEN PASS – A cosa serve il Green Pass Booster

Dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di green pass booster, rilasciato dopo la somministrazione della dose di richiamo.

 

Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al Sars-Cov-2.

GREEN PASS – A cosa serve il Green Pass rafforzato?

Il green pass “rafforzato” è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.

 

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”. Vai a governo.it

 

Dal 15 febbraio 2022, a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dai 50 anni di età, è richiesto il green pass rafforzato, fino al 15 giugno 2022.

 

Riferimenti normativi

GREEN PASS – I bambini dai 5 agli 11 anni che effettuano la vaccinazione ricevono la Certificazione Verde Covid 19?

Sì, viene emessa una Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, come già avviene per guarigione e test antigenico rapido e molecolare. Tuttavia i bambini sotto i 12 anni sono esenti dall’obbligo di green pass per accedere ad attività e servizi in Italia, come indicato nel DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

 

I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento, prendere mezzi di traporto locale o a lunga percorrenza.

 

La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.

 

La notifica di emissione della Certificazione verde Covid-19 viene inviata ai recapiti forniti dai genitori o tutori in sede di vaccinazione.

GREEN PASS – Per avere il Green Pass rafforzato bisogna scaricare una Certificazione verde Covid 19?

Per Green Pass rafforzato si intende la Certificazione verde Covid 19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19, non è una nuova certificazione.

 

Pertanto,  a chi ne è già in possesso, basterà presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione in corso di validità.

 

Per chi ha fatto una dose di richiamo (booster) di vaccino,  verrà emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverà via sms o email un messaggio con un nuovo codice Authcode per scaricarla. Se non dovesse riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione si può provare a recuperarlo autonomamente su questo sito.

 

Si raccomanda di controllare sempre la scadenza della propria Certificazione verde  Covid 19 e di assicurarsi che non sia scaduta o non stia per scadere.

 

Riferimenti normativi

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

GREEN PASS – Esenzioni

Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:

 

bambini sotto i 12 anni;

 

soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 28 febbraio 2022 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 gennaio 2022  salvo nuove disposizioni), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 28 febbraio 2022, salvo nuove disposizioni;

 

cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 28 febbraio 2022, salvo nuove disposizioni. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 ;

 

persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 28 febbraio 2022, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111, il termine è stato prorogato con Decreto legge 30 dicembre 2021 n.228).

 

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

 

Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono un green pass, le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute possono utilizzare fino al 28 febbraio 2022 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 gennaio 2022  salvo nuove disposizioni) una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021

 

Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 28 febbraio 2022, salvo nuove disposizioni. La Certificazione di esenzione è in formato cartaceo, gratuita e non contiene la motivazione clinica dell’esenzione.

 

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

 

Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

 

L’obbligo del possesso di Certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso al luogo di lavoro non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 . In assenza di ulteriori indicazioni, anche le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge n. 127 del 2021, la cui validità si intende automaticamente prorogata fino al 28 febbraio 2022 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 gennaio 2022 salvo nuove disposizioni), devono ritenersi idonee per l’esonero dall’obbligo del possesso del green pass per l’accesso al luogo di lavoro, in quanto attestano condizioni di salute che impediscono la vaccinazione.

GREEN PASS – Differenza tra Green Pass base, rafforzato e booster?

La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde Covid 19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica.

 

Green pass base: si intende la Certificazione verde Covid 19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

 

Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde Covid 19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

 

Green pass booster: si intende la Certificazione verde Covid 19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (per il richiamo Circolare del Ministero della salute 24 dicembre 2021Circolare del Ministero della Salute 6 dicembre 2021). Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al Sars-Cov-2.

 

Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf.

 

Riferimenti normativi 

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

VARIE – Ho inviato una richiesta dal form del sito RCovid19, ma non ho ricevuto risposta

Se ha inviato una richiesta di informazioni attraverso il form (o modulo) della sezione “Contatti” del sito https://www.rcovid19.it, ma non ha ricevuto risposta, le consigliamo cortesemente di inoltrare nuovamente la richiesta avendo cura di inserire correttamente l’indirizzo e-mail.

GREEN PASS – Ho fatto la terza dose di vaccino, riceverò la Certificazione verde?

Sì, per ogni dose viene emessa una nuova Certificazione verde Covid 19 e riceverai via sms o email un messaggio con un nuovo codice Authcode. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente mediante il seguente link https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth

 

Le nuove Certificazioni per “terza dose” (anche dette dose “booster” o “richiamo”) e “seconda dose” nel caso di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) o vaccino dopo guarigione vengono emesse entro 48 ore dalla vaccinazione.

 

Dal 27 dicembre 2021, come da decisione europea, i Green Pass vaccinali di richiamo vengono emessi indicando nel “numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste”:

 

2 di 1 nel caso di richiamo dopo un vaccino monodose (Janssen);

2 di 1 nel caso di richiamo dopo dose unica a seguito di guarigione da Covid-19;

3 di 3 nel caso di richiamo dopo un ciclo vaccinale con due dosi o nel caso di richiamo per le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato da Ema.

 

GREEN PASS – Cittadino italiano, vaccinato o guarito all’estero, come ottenere la Certificazione verde in Italia?

I cittadini italiani, anche residenti all’estero, e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano , il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC https://www.dgc.gov.it/

 

I cittadini dovranno recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentare, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la documentazione necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

 

ATTENZIONE. Una volta ricevuto il codice AUTHCODE, che viene inviato dal Ministero della Salute entro pochi minuti dalla registrazione della vaccinazione alla Asl, l’utente potrà recuperare la Certificazione da questo sito accedendo alla sezione recupero con Tessera sanitaria ma selezionando la seconda opzione “Utente senza tessera sanitaria o vaccinato all’estero” e quindi inserendo il codice AUTHCODE, il tipo e numero di documento presentato all’Azienda sanitaria.

GREEN PASS – Tempi di emissione e validità della Certificazione verde

Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui sono collegati.

 

In caso di vaccinazione:

  • per la prima dose la Certificazione sarà generata entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva;
  • per le dosi successive alla prima e vaccinazione a seguito di guarigione, la Certificazione sarà generata entro 48 ore e sarà valida per 6 mesi dalla data di vaccinazione.

 

Nei casi di guarigione da COVID-19:

  • se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;
  • se si è contratta l’infezione Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;
  • se si è contratta l’infezione Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino oppure dopo il completamento del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster), la Certificazione è generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione. Questa nuova Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione sarà valida per 6 mesi dalla data del certificato di guarigione. Per scaricarla si riceverà un nuovo AUTHCODE via SMS o email ai recapiti comunicati in sede di vaccinazione.

 

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di:

  • 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido;
  • 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare.

 

Ricorda che per ogni vaccinazione, test o guarigione viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e ricevi via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE per scaricarla. Se non dovessi riceverlo puoi recuperarlo autonomamente su questo sito.

Tutte le Certificazioni ricevute restano contemporaneamente valide fino alla loro specifica scadenza e ognuna ha un suo diverso QR code.

GREEN PASS – Quali vaccini somministrati all’estero sono validi in Italia per ottenere la Certificazione verde?

Sono validi per ottenere la Certificazione verde Covid 19 in Italia i vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e inseriti nel Piano nazionale vaccini, ad oggi: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson), Nuvaxovid (Novavax).

 

Sono, inoltre, riconosciuti equivalenti i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere:

 

  • vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea. L’elenco completo è consultabile nella Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021
  • Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
  • R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

 

Si precisa che anche tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero), dei loro familiari conviventi e dei cittadini stranieri che risiedono in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché di tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.

 

Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, i certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti, sono considerati come equipollenti alla Certificazione verde COVID-19.

 

Le certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

  • dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
  • dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
  • data/e di somministrazione del vaccino;
  • dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, autorità sanitaria).

 

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

 

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde Covid 19 emessa dallo Stato italiano.

GREEN PASS – Quali dati vengono letti mediante Qr Code?

La lettura del Qr Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

GREEN PASS – Come possono ottenere la Certificazione verde coloro che sono guariti dal Covid 19

Innanzitutto è  necessario che il certificato di guarigione venga trasmesso a livello centrale. Il medico curante o l’Asp che hanno emesso la certificazione di fine isolamento dovranno infatti inserire i tuoi dati nel Sistema Tessera Sanitaria. Solamente dopo tale inserimento il Ministero della Salute potrà generare in automatico la tua Certificazione verde Covid-19 che, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione.

 

Coloro ai quali è stata  somministrata una dose di vaccino, dopo la guarigione,  riceveranno in automatico una certificazione per completamento del ciclo vaccinale, che avrà validità di  6 mesi.

Per coloro che hanno contrattato il Covid 19 successivamente ai 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni dalla guarigione e  avrà validità di 6 mesi.

 

Per coloro che hanno contratto il Covid 19 entro quattordici giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è previsto, invece, il completamento del ciclo vaccinale con una seconda dose da effettuare entro sei mesi dall’infezione.  Per approfondimenti: Circolare del Ministero della Salute del 9 settembre 2021

 

Per gli utenti guariti da Covid che non hanno  ricevuto un sms o un’email con l’Authcode, o che non trovano la certificazione  tramite l’App Io, accedendo con Spid, o sul sito www.dgc.gov.it   è necessario  rivolgersi al  medico di famiglia o all’Azienda sanitaria locale per verificare se i dati sono stati inseriti nel sistema. La Certificazione verde per guarigione verrà rilasciata qualche minuto dopo l’inserimento dei dati.

 

GREEN PASS – A quali servizi ed attività è possibile accedere con la Certificazione verde?

La Certificazione verde COVID-19, o green pass, è lo strumento che, in Italia, consente di viaggiare, prendere i mezzi di trasporto pubblico e di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all’università, alle strutture sanitarie, ai locali che offrono servizio di ristorazione e agli alberghi. Permette, inoltre, di usufruire di alcuni servizi e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive.

All’interno delle seguenti sezioni è possibile scoprire a chi, quando e dove è richiesta.

 

Lavoro pubblico e privato

 

L’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è indispensabile per  accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati:

tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche per accedere ai luoghi di lavoro è tenuto a essere in possesso, da esibire su richiesta, della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;

chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno;

il personale amministrativo, i magistrati, i difensori, i consulenti, i periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo non si estende ai testimoni e alle parti del processo.

La Certificazione verde Covid-19 è inoltre richiesta per partecipare ai concorsi pubblici.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”. Vai a governo.it

Dal 15 febbraio 2022, a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dai 50 anni di età, è richiesto il green pass rafforzato, fino al 15 giugno 2022.

Riferimenti normativi

 

Mezzi di trasporto

 

La Certificazione verde COVID-19, all’interno del territorio italiano, consente di:

spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione “;

volare su aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

viaggiare su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

prendere treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

spostarsi con autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

prendere autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

prendere mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

entrare nelle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio e impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”. Vai a governo.it

Dal 10 gennaio fino al 10 febbraio 2022, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio:

il trasporto scolastico dedicato è accessibile agli studenti anche sopra i 12 anni senza green pass, con obbligo di mascherina FFP2.

l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori è consentito con green pass base per documentati motivi di salute e di frequenza e per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Riferimenti normativi

 

Scuola e Università

 

L’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è necessaria per accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche e universitarie.

L’obbligo riguarda:

chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori;

chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;

il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”. Vai a governo.it

Dal 15 febbraio 2022, a tutto il personale scolastico e universitario, docente e non docente, a partire dai 50 anni di età, è richiesto il green pass rafforzato, fino al 15 giugno 2022. Si ricorda che il personale docente delle scuole e delle università è tenuto all’obbligo vaccinale senza limiti di età.

Per saperne di più

#IoTornoaScuola – sezione del sito del Ministero dell’Istruzione

Riferimenti normativi

 

Strutture Sanitarie

 

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per stare vicino alle persone più fragili e care.

In base alle motivazioni di accesso come pazienti, accompagnatori o visitatori, alle strutture sanitarie, socio-sanitarie, studi medici pubblici o privati, strutture residenziali socio-assistenziali, hospice e strutture sanitarie veterinarie, le disposizioni sulla presentazione delle Certificazioni verdi COVID-19 cambiano.

Per sapere quando è consentito l’accesso senza green pass, con green pass e quali misure sono necessarie per garantire la sicurezza degli assistiti, consulta la TABELLA sul sito governo.it

Riferimenti normativi

 

Attività e servizi

 

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per:

servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio;

alberghi e strutture ricettive;

spettacoli aperti al pubblico, competizioni ed eventi sportivi;

musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, inclusi spogliatoi e docce (sono esenti gli accompagnatori di persone non autosufficienti per età o disabilità);

sagre e fiere, convegni e congressi;

centri termali, esclusi gli accesi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;

parchi tematici e di divertimento;

centri culturali, centri sociali e ricreativi;

feste per cerimonie civili e religiose;

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

sale da ballo, discoteche, locali assimilati;

cerimonie pubbliche;

corsi di formazione privati svolti in presenza.

attività dedicate ai servizi alla persona (saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing, sartorie, lavanderie e tintorie anche industriali, pompe funebri);

fare visita ai detenuti e agli internati all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

 

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”. Vai a governo.it

 

Dal 1° febbraio 2022 il green pass base sarà richiesto anche a chi accede ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

 

Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Nello stesso periodo, sono anche sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Riferimenti normativi

 

Riguardo le Esenzioni, consultare la specifica faq. 

GREEN PASS – Non ho ricevuto oppure ho smarrito l’Authcode per visualizzare o scaricare il Green Pass

Per coloro che hanno i requisiti per la Certificazione verde COVID-19 e non hanno ricevuto o hanno smarrito l’SMS o l’email, è possibile recuperare l’Authcode in autonomia.

 

Basta inserire il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’evento che ha generato la certificazione verde:

  • per la vaccinazione = data di somministrazione
  • per la guarigione = data primo test positivo
  • per il test = data tampone negativo

 

Recupera AUTHCODE (https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth)

 

Una volta ottenuto l’Authcode si potrà scaricare la Certificazione dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o con App Immuni.

 

Ricorda che la certificazione dopo la prima dose della vaccinazione viene emessa entro 48 ore dopo la somministrazione ma avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva.

 

Assicurati di aver fornito i tuoi contatti (numero di cellulare o l’indirizzo email) in occasione delle prestazioni sanitarie che danno diritto a ottenere la Certificazione verde COVID-19, in questo modo sarai sicuro di ricevere tempestivamente la notifica con l’Authcode.

PRENOTAZIONE – Spostamento appuntamento della somministrazione del vaccino

È possibile spostare l’appuntamento dal portale /http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/.  L’utente può effettuare la procedura in autonomia . Se desidera assistenza sul portale può contattare il numero verde 800 009 966.

GREEN PASS – Soggetto guarito dal Covid che deve ricevere una sola dose

Qualora si verifichi il caso in cui un utente guarito dal Covid debba ricevere una sola somministrazione, ed una volta effettuata,  la Certificazione verde (Green Pass) indichi come necessario il richiamo, l’interessato dovrà rivolgersi al centro vaccinale, presso il quale si è precedentemente recato,  per gli opportuni chiarimenti.

 

 

CAREGIVER – Ho effettuato in precedenza la prenotazione come caregiver. Ora vorrei prenotare in quanto soggetto vaccinabile, ma la piattaforma non riconosce i miei dati. Cosa devo fare?

Per assistenza tecnica sul portale contattare il numero verde 800 009 966.

 

 

GREEN PASS – Cos’è e come ottenerlo?

Cos’è la Certificazione verde?

La Certificazione verde Covid 19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal Covid 19. La Certificazione contiene un Qr Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità. La Commissione europea ha creato una piattaforma comune (Gateway europeo) per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutti i Paesi dell’UE. In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia cartaceo.

Per saperne di più consulta la pagina Certificato COVID digitale dell’UE

 

Chi può ottenere la Certificazione verde?

La Certificazione verde Covid 19 viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente a chi:

  • ha fatto la vaccinazione, a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione: prima dose, seconda dose o completamento ciclo vaccinale primario, richiamo (booster);
  • è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
  • è guarito da COVID-19 da non più di sei mesi.

 

In quanto tempo viene generata  e che validità ha?

Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui sono collegati.

 

In caso di vaccinazione:

  • per la prima dose la Certificazione sarà generata entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva;
  • per le dosi successive alla prima e vaccinazione a seguito di guarigione, la Certificazione sarà generata entro 48 ore e sarà valida per 6 mesi dalla data di vaccinazione.

 

Nei casi di guarigione da COVID-19:

  • se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;
  • se si è contratta l’infezione Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;
  • se si è contratta l’infezione Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino oppure dopo il completamento del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster), la Certificazione è generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione. Questa nuova Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione sarà valida per 6 mesi dalla data del certificato di guarigione. Per scaricarla si riceverà un nuovo AUTHCODE via SMS o email ai recapiti comunicati in sede di vaccinazione.

 

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di:

  • 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido;
  • 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare.

Ricorda che per ogni vaccinazione, test o guarigione viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e ricevi via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE per scaricarla. Se non dovessi riceverlo puoi recuperarlo autonomamente su questo sito.

Tutte le Certificazioni ricevute restano contemporaneamente valide fino alla loro specifica scadenza e ognuna ha un suo diverso QR code.

 

Come si acquisisce la Certificazione?

Per andare incontro alle esigenze di tutta la popolazione, a prescindere dal livello di digitalizzazione, è possibile acquisire la Certificazione in diversi modi. Si può infatti scegliere tra canali digitali e canali fisici.

La Certificazione verde Covid-19 si potrà visualizzare, scaricare e stampare mediante diversi canali digitali: il sito dedicato www.dgc.gov.it,  sull’App Immuni e sull’App Io.

In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, al farmacista, ai laboratori pubblici e privati accreditati, ai professionisti sanitari e agli operatori di interesse sanitario, che potranno recuperare la Certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria. Porta con te il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria che dovrai mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.

La disponibilità della Certificazione viene comunicata tramite email o sms ai contatti indicati in fase di prestazione sanitaria: vaccinazione, test o guarigione, con un codice per scaricarla.

Il cittadino verrà avvertito della possibilità di prendere visione del certificato e di scaricarlo:

tramite mail,  della quale mittente  è il “Ministero della Salute”  ed è inviata dall’indirizzo noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it o mediante invio di un sms da parte del Ministero della Salute.

PRENOTAZIONE – Sono residente in un’altra Regione. Posso fare la prenotazione del vaccino in Calabria, dove attualmente mi trovo?

Per la vaccinazione, sia prima che seconda dose,  dei cittadini non residenti in Calabria è attiva la preadesione sulla piattaforma  http://www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

 

In fase di prenotazione, qualora il cittadino non riuscisse ad accedere, il sistema mostrerà una finestra pop up informativa e consentirà all’utente di effettuare la preadesione mediante la voce “Richiedi abilitazione”.

 

I dati verranno verificati nell’arco di 24-48 ore. Successivamente  si potrà accedere alla piattaforma per effettuare la prenotazione.

 

L’utente che avesse necessità della sola seconda dose, dovrà procedere come se stesse prenotando la prima. Il giorno dell’appuntamento dovrà esibire, presso il centro vaccinale, la documentazione relativa alla precedente somministrazione.

 

In fase di prenotazione, indicare la Calabria come regione di provenienza.

 

Tali ultime indicazioni riguardano i casi nei quali la prima dose sia stata effettuata in un’altra regione italiana o all’estero.

 

I residenti nelle regioni che già utilizzano il portale di Poste italiane, non potranno aderire in preadesione.

 

 

 

PRENOTAZIONE – Sono un cittadino iscritto all’Aire, o cittadino straniero, quale procedura devo seguire per la prenotazione del vaccino?

Riguardo la vaccinazione degli utenti iscritti all’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero),  cittadini stranieri, personale diplomatico, personale di enti ed organizzazioni internazionali è stata attivata una specifica procedura.

 

È necessario collegarsi alla piattaforma https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it  e cliccare sul link dedicato in basso a sinistra.  Si potrà effettuare la preadesione con  l’inserimento  dei propri dati che saranno verificati nell’arco di 24-48 ore.

 

Ricevuto il messaggio con la notifica dell’avvenuta abilitazione,  l’utente potrà accedere alla piattaforma per la prenotazione  del vaccino.

 

In alternativa si può contattare il numero verde dedicato 800 009 966 ed effettuare tramite gli operatori la medesima operazione.

 

 

 

VACCINAZIONE – Molti utenti hanno richiesto la vaccinazione a domicilio, ma non conoscono il giorno dell’appuntamento. Verranno contattati? A chi devono fare riferimento?

La competenza per la somministrazione delle vaccinazioni a domicilio è demandata all’Asp territoriale. Bisognerà attendere un  ricontatto da parte dell’azienda sanitaria.

VACCINAZIONE – Posso scegliere il vaccino in fase di prenotazione?

Questa scelta non è possibile.  L’indicazione del vaccino da somministrare sarà compito del medico vaccinatore, previa indagine anamnestica, presso il centro vaccinale il giorno dell’appuntamento e in base alla disponibilità dei vaccini.

Gli utenti non residenti in Calabria, dovranno esibire la certificazione della precedente o delle precedenti somministrazioni.

 

VACCINAZIONE – Quali sono i vaccini che verranno somministrati e per quali categorie?

La scelta del tipo di vaccino è demandata alla valutazione e alla disponibilità dell’hub vaccinale.

 

VACCINAZIONE – Mi è stata somministrata la prima dose del vaccino in un’altra regione o all’estero. Posso ricevere la seconda dose in Calabria?

È necessaria la procedura di  preadesione sul portale di Poste italiane www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Il sistema mostrerà una finestra pop up informativa e consentirà all’utente di effettuare la preadesione mediante la voce “Richiedi abilitazione”.

 

I propri dati verranno verificati nell’arco di 24-48 ore. Successivamente si potrà accedere alla piattaforma ed effettuare la prenotazione per la vaccinazione.

 

La prenotazione della seconda dose avverrà tramite portale, come se si stesse prenotando la prima. Il giorno dell’appuntamento l’utente dovrà esibire, presso il centro vaccinale, la documentazione relativa alla precedente somministrazione avvenuta in un’altra regione o all’estero.

 

I residenti nelle regioni che già utilizzano il portale di Poste italiane, non potranno aderire in preadesione.

 

 

 

 

VARIE – Procedure previste per ogni Asp di appartenenza

Tutte le Asp si attengono alle medesime procedure.  Per la prenotazione  accedere al portale http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

 

PRENOTAZIONE – Posso prenotare il vaccino se non sono iscritto al Servizio sanitario nazionale italiano, non ho tessera sanitaria e codice fiscale italiani?

Per i cittadini stranieri che intendono accedere alla vaccinazione è necessario utilizzare la funzionalità di preadesione, tramite una delle seguenti modalità:

  • codice Stp (Straniero temporaneamente presente),
  • codice fiscale con formattazione italiana,
  • codice univoco di 11 cifre.
Gli utenti stranieri che non possiedono uno dei suddetti codici non possono essere gestiti.

PRENOTAZIONE – È possibile prenotare attraverso il proprio medico curante?

Bisogna verificare se il suo medico di base ha aderito alla campagna vaccinale.

 

PRENOTAZIONE – Quando dovrò fare la seconda dose del vaccino?

L’appuntamento per la seconda dose le sarà comunicato in sede di somministrazione della prima dose. Qualora ciò non avvenisse, sarà cura del centro vaccinale comunicarle l’appuntamento per tempo.

 

PRENOTAZIONE – Posso prenotare anche la seconda dose?

No, sarà riprenotato dal centro di  vaccinazione.

La prenotazione della seconda dose,  tramite portale http://www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it è destinata ai soli non residenti, mediante apposita procedura.

PRENOTAZIONE – Quali sono gli orari per poter effettuare la prenotazione?

Il portale http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it è attivo 24 ore su 24.

È possibile contattare il numero verde 800 009 966,  da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 18. Gestisce la prenotazione delle sole prime dosi dei residenti.

 

PRENOTAZIONE- Come possono accedere al vaccino le persone che non sono in grado di recarsi nei centri vaccinali?

Possono richiedere la vaccinazione a domicilio, accedendo al portale http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

 

PORTALE – Qual è il sito internet per le vaccinazioni?

La prenotazione è possibile mediate accesso al portale https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

 

PORTALE – Posso annullare o spostare il mio appuntamento?

Sì, è possibile annullare o spostare l’appuntamento, attraverso il portale http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Per assistenza tecnica può contattare il numero verde 800 009 966.

 

PRENOTAZIONE – Ho aderito alla campagna vaccinale tramite la piattaforma. Come verrò avvisato dell’appuntamento per la somministrazione del vaccino?

Non attenda avvisi, ha già le indicazioni riguardo la sede, la data e l’ora,  utili per la vaccinazione. Si consiglia di scaricare la documentazione relativa alla sua prenotazione, mediante la piattaforma http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e di portarla con sé  il giorno dell’appuntamento.

 

PRENOTAZIONE – Se esiste uno specifico problema di salute o una patologia, a chi posso rivolgermi per sapere se è opportuno procedere alla prenotazione?

Il suo medico di base potrà darle indicazioni in merito.

 

PRENOTAZIONE – Non riesco a completare le operazioni di prenotazione sul sito delle vaccinazioni. Cosa posso fare?

Può contattare il numero verde 800 009 966,  da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 18.

 

PRENOTAZIONE – Qual è il numero verde di assistenza tecnica per le operazioni di prenotazione del vaccino anti Covid19?

Il numero verde da contattare è 800 009 966.

 

PRENOTAZIONE – Come prenotare l’appuntamento per la somministrazione del vaccino anti Covid 19?

È possibile mediante il  portale http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it  o, per le sole prime dosi, mediante il numero verde 800 009 966.

Le occorrono codice fiscale e numero di tessera sanitaria in corso di validità.

VACCINAZIONE – Come avverrà la vaccinazione dei soggetti fragili?

Nelle sedi di vaccinazione se deambulanti, altrimenti a domicilio. Si può fare apposita richiesta attraverso la piattaforma https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

 

VACCINAZIONE – È prevista un’indagine sullo stato di salute prima della vaccinazione?

Sì, è prevista un’indagine anamnestica prima della vaccinazione da parte del medico presente nel centro vaccinale.

 

VACCINAZIONE – Esiste un’età minima per la somministrazione del vaccino?

Dal 16 dicembre è partita  la campagna vaccinale anti Covid-19 per i minori in età pediatrica (5-11 anni).

Le  terze dosi  possono essere somministrate a  partire dai 12 anni di età.

 

VACCINAZIONE – Come posso esprimere la mia volontà di aderire alla campagna vaccinale?

Per le prime dosi è  possibile mediante il portale http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o il numero verde 800 009 966.

Per le dosi successive alle prime mediante il portale http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

 

VACCINAZIONE – Dove posso trovare le informazioni di carattere sanitario, relative agli effetti del vaccino o all’eventualità di contrarre il virus dopo la vaccinazione?

È possibile consultare il portale http://www.salute.gov.it  e la sezione dedicata “area nuovo coronavirus-dettaglio Faq” all’indirizzo http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=255.

 

Per avere informazioni su aspetti sanitari è possibile, anche, contattare il numero di pubblica utilità 1500, attivo tutti i giorni dalle ore 7 alle 24.

 

PRENOTAZIONE – Il portale non riconosce la mia tessera sanitaria cosa devo fare?

Si consiglia di contattare il numero verde 800 009 966 di Poste per  l’eventuale assistenza tecnica.

 

Nel caso in cui il numero verde non riesca a risolvere la problematica,  l’utente potrà contattare la Regione,  tramite email all’indirizzo info.vaccini@regione.calabria.it, specificando gli estremi della richiesta, allegando il documento di riconoscimento (fronte/retro),  la tessera sanitaria e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

 

PRENOTAZIONE – Per la somministrazione del vaccino è possibile rivolgermi ad un centro vaccinale in un’area territoriale diversa dall’Asp di appartenenza?

Sì, se si prenota mediante il portale http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it potrà inserire il codice di avviamento postale per le altre aree o Asp calabresi.

 

VACCINAZIONE – Come procedere per la vaccinazione delle persone fragili in carico alle strutture sanitarie?

Saranno le stesse strutture sanitarie a provvedere in merito.

 

 

VACCINAZIONE – Chi mi informa della possibilità di effettuare la vaccinazione?

Il suo medico di base e i siti istituzionali :

 

PRENOTAZIONE – Ho prenotato l’appuntamento per la vaccinazione, cosa succede adesso?

Deve recarsi al centro vaccinale secondo l’appuntamento scelto e fornito in sede di prenotazione sul portale http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o mediante numero verde  800 009 966.

 

 

PRENOTAZIONE – I cittadini stranieri senza permesso di soggiorno e irregolari possono essere prenotati?

Devono rivolgersi alla Prefettura, per le indicazioni necessarie.

 

 

PRENOTAZIONE – Quali documenti mi occorrono per prenotare la somministrazione del vaccino?

Sono necessari il codice fiscale e la tessera sanitaria, della quale dovrà indicare il numero.

 

 

VACCINAZIONE – Quali documenti dovrò portare per la vaccinazione?

Le occorrono: la tessera sanitaria, un documento di riconoscimento, le schede che potrà scaricare  dopo la prenotazione sul portale https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, che avrà cura di compilare e firmare.

Trova la modulistica anche anche a questo link https://www.rcovid19.it/covid-19-la-modulistica-per-la-vaccinazione/

 

 

PRENOTAZIONE – Per prenotare è necessaria la prescrizione del medico?

No, può procedere con la richiesta  di prenotazione direttamente sulla piattaforma http://www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o chiamare al numero verde 800 009 966.

 

 

VACCINAZIONE – Il giorno dell’appuntamento è necessario portare un certificato medico comprovante l’esistenza di eventuali patologie?

No, dovrà solo indicarle nella scheda anamnestica che avrà cura di scaricare e compilare dopo aver proceduto alla prenotazione tramite piattaforma http://www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o che le sarà fornita presso il centro vaccinale.

 

Trova la modulistica anche anche a questo link https://www.rcovid19.it/covid-19-la-modulistica-per-la-vaccinazione/

 

 

VACCINAZIONE – Dove sarò vaccinato?

Nella sede che sceglierà tra quelle disponibili evidenziate dal portale http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it al momento della prenotazione,  in base al codice  di avviamento postale da lei indicato.

 

 

 

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